Nuovo Bando ALES

Pubblichiamo integralmente la lettera dell’A.R.I. indirizzata alla Direzione Generale Educazione e Ricerca MiBACT, Dott.ssa Caterina Bon Valsassina, in merito alla riedizione del bando ALES  :

 

OGGETTO: Qualifica professionale Restauratore di beni culturali e bando Ales per profilo professionale “Esperto nel restauro di materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura” –contratto a tempo determinato, luogo di lavoro Pompei. Versione 16.04.2015

Spett. Direttore Generale,

con la presente nota, l’A.R.I., Associazione Restauratori d’Italia, informa di avere ricevuto una comunicazione da parte di Ales spa (prot. 0000729 del 22.04.2014 Cl 16.01.04/2) con cui la Società, nell’informare di avere proceduto ad emanare un nuovo bando in data 16.04.2015, attesta anche che le rettifiche apportate alla nuova versione sarebbero state validate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT nel rispetto della normativa vigente.

In merito, l’ARI esprime quanto segue.

Premesso che:

  • La professione di restauratore di beni culturali è “regolamentata”, pertanto l’esercizio della professione è subordinata al possesso della qualifica, ovvero dei requisiti di qualifica della norma transitoria definiti dall’articolo 182 del Codice (Legge 14 gennaio 2013 n. 7)

  • E’ tutt’oggi ancora vigente tale regime transitorio che perdurerà fino alla costituzione di un elenco presso il Mibact, pertanto nessun professionista nell’attuale fase può legittimamente vantare il possesso di una qualifica, ma solo ed esclusivamente i requisiti per ottenerla.

  • Conformemente all’art 1 del DM 86/2009 la qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell’articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale così come dettagliato nell’allegato A.

  • le competenze individuate per la figura professionale richiesta nel bando ALES , ovvero “essere in grado di effettuare l’analisi dello stato di conservazione delle superfici decorate; essere in grado di effettuare l’intervento di restauro/conservazione delle superfici decorate e dei materiali lapidei musivi e derivati”, sono coincidenti con le attività caratterizzanti il profilo professionale di restauratore di beni culturali, elencate nell’allegato A del Dm 86/2009 sopra richiamato;

  • Il Mibact, ha recentemente asserito (Prot. 546 del 03.04.2015 04.10.04/7) che nelle more del completamento della procedura [di qualifica ai sensi della norma transitoria, art 182 n.d.r.], finchè non sarà istituito l’elenco e fatte salve le disposizioni generali relative al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e professionali, con ciò rimanendo escluso qualsiasi pregiudizio alle attività di impresa o di mercato;

Considerato che il bando in questione nella versione validata dal Mibact e richiamata in apertura:

  • Sotto il profilo della qualifica di Restauratore valuta utili solo alcuni dei titoli di studio (diplomi ICR/OPD) previsti dalla tabella 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 7 (norma transitoria), tralasciando numerosi altri titoli formativi e non tenendo in alcun conto l’esperienza professionale di cui alla tabella 3;

  • per accertare l’esperienza, (da intendersi verosimilmente come ulteriore alla qualifica e tale da determinare la figura di “esperto”) conferisce rilievo allo svolgimento di attività lavorative anche non continuative e con qualsiasi tipologia contrattuale, dunque anche prive di un ruolo di responsabilità e di capacità decisionale nell’esecuzione dell’intervento.

Da quanto sopra esposto, si evince a parere della scrivente Associazione che il bando non è conforme ai dettami normativi e pertanto la sua emanazione determina un oggettivo pregiudizio nei confronti di quanti, pur essendo in possesso dei requisiti di qualifica, ai sensi dell’art 182 del codice dei beni culturali (Legge 14 gennaio 2013 n. 7), si trovano estromessi dalla possibilità di parteciparvi.

Costoro potrebbero infatti dimostrare la loro qualifica, ai sensi della richiamata norma transitoria, attraverso la presentazione di titoli di studio diversi, rispetto al diploma rilasciato dall’Istituto Centrale per il Restauro o dall’Opificio delle Pietre Dure, che però valutati unitamente all’esperienza sul campo, possono integrare ugualmente i requisiti di professionalità necessaria per il rilascio della qualifica.

Il caso in questione, con la validazione di un bando non conforme alla normativa, rende manifesto che il protrarsi dei tempi per l’emanazione della procedura di selezione pubblica nell’ambito della qualifica dei restauratori non solo determina una sostanziale incertezza del diritto, ma di fatto impedisce anche che tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art 182 del D.Lgs 42/2004 (s.m.e i) possano “proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e professionali”, con ciò venendosi a creare un grave pregiudizio alle attività di impresa o di mercato, al contrario di quanto sino ad oggi asserito dal MiBACT.

Per tale ragione si sollecita il MiBACT alla celere definizione dell’elenco che consenta il rispetto della norma prevista in tema di qualifica con una chiara identificazione degli operatori abilitati di cui vengano effettivamente e con rigore accertate le competenze sulla scorta della norma e delle linee guida appositamente elaborate.

Ai fini di una corretta qualificazione si richiama in particolare l’attenzione su quanto dalla scrivente già segnalato ovvero:

  • che nella procedura di qualificazione del Restauratore mediante selezione documentale venga coinvolto anche il Miur a garanzia di una concreta corrispondenza delle competenze accertate nella norma transitoria con quelle che vengono attribuite con la formazione a regime

  • che l’elenco dei soggetti qualificati e abilitati all’esercizio della professione sia unico e la successiva suddivisione in settori assuma la valenza di indicare (in via estensiva e non limitativa) il possesso di specifiche competenze in determinati settori.

  • che vengano risolte le criticità connesse all’attribuzione dei punteggi tra le quali, a titolo esemplificativo, quella della ponderazione dei titoli di studio ai fini dei settori di competenza

Si chiede pertanto di dare corso tempestivamente ad una rigorosa procedura di qualificazione con l’inserimento nell’elenco che possa permettere, a tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’esercizio della professione, con riserva di attivarsi nelle sedi più opportune per la tutela della categoria.

Confidando in un positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere i nostri saluti.

Roma 06.05.2015

Il Presidente A.R.I.

Antonella Docci

Associazione Restauratori d’Italia

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