Pubblichiamo in allegato la risposta del Ministero del Lavoro ad un Interpello in materia di congruità della manodopera ed obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile.
Il riscontro del 17 ottobre u.s. all’Interpello presentato su quanto precede, è di particolare rilevanza perché precisa alcune delicate questioni in discussione da tempo.
Nello specifico, premesso che la congruità della manodopera deve essere dimostrata per tutte le attività edili svolte in cantiere :
- Non tutte le imprese che devono dimostrare la congruità della manodopera per le attività edili svolte in cantiere, sono imprese edili;
- La Cassa Edile deve verificare la congruità della manodopera anche su imprese non edili ma senza pretendere iscrizioni alla Cassa Edile (fatti salvi i costi amministrativi);
- Le attività svolte fuori dal cantiere (anche se connesse al cantiere) non vanno computate nella congruità;
- Solo le imprese prevalentemente edili, che applicano il contratto dell’edilizia, devono essere iscritte alla Cassa Edile.
Si spera, che questo chiarimento finalmente ponga fine alle richieste, pressioni e ingerenze di rappresentanti di cassa edile e certi sinadacati edili che vogliono “assorbire” il restauro nel settore dell’edilizia.