Statuto

A.Lorenzetti, Buon governo, Bauern - A.Lorenzetti / Buon Governo, Peasants -

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STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D’ITALIA

Approvato il 15/02/2022

DENOMINAZIONE SEDE – SCOPO

Articolo 1 – Titolo

E’ costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Restauratori d’Italia

Articolo 2-Sede

L’Associazione ha sede in Roma. Potranno essere istituite altrove, in Italia o all’Estero, sedi e rappresentanze.

Articolo 3-Scopo

L’Associazione ha lo scopo di:

  • rappresentare e tutelare la professione del Restauratore di beni culturali, così che emerga il ruolo di primo piano che questi ricopre nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio culturale;
  • promuovere e diffondere la conoscenza della capacità sia tecnico-scientifiche sia socio-culturale e della responsabilità operativa che la professione, per un suo corretto svolgimento, richiede;
  • proporsi come interlocutore qualificato delle istituzioni, locali e nazionali, preposte alla tutela del patrimonio culturale;
  • rappresentare le opinioni degli iscritti (espresse e deliberate nel corso delle assemblee – Art. 17) portando le loro istanze e in generale quelle della categoria in tutte le sedi sia politiche che amministrative in cui si forma la politica istituzionale dei beni culturali nei suoi vari aspetti, tanto normativi quanto gestionali;
  • adoperarsi perché la qualificazione professionale del Restauratore di beni culturali consenta il pieno svolgimento dell’attività con modalità e competenze specificamente riservategli per legge e sostenere il proseguimento degli studi in qualsiasi ambito formativo
  • impegnarsi affinché la formazione professionale avvenga secondo criteri di alto livello qualitativo e con modalità adeguate all’impegno culturale e professionale che il restauratore deve assolvere. A tal fine l’Associazione si adopererà per favorire, anche attraverso l’organizzazione di corsi, l’aggiornamento, l’informazione ed il continuo perfezionamento della figura professionale del Restauratore di beni culturali, in particolare per quanto riguarda problemi specifici di salute e di lavoro, nuovi materiali e tecniche ed aspetti diversi della professione quali ad esempio la progettazione;
  • adoperarsi perché la professione sia esercitata nel rispetto di una comune deontologia professionale
  • stabilire contatti con le organizzazioni professionali di categoria e sindacali maggiormente rappresentative;
  • aderire e partecipare a organizzazioni culturali e professionali, nazionali e internazionali che abbiano scopi affini;
  • aderire e partecipare ad altri organismi associativi e confederativi che perseguano analoghe finalità e si propongano iniziative ed attività coerenti con il presente Statuto;
  • promuovere e incrementare i rapporti con l’Università e gli altri organismi nazionali e internazionali di ricerca;
  • promuovere indagini e ricerche inerenti gli aspetti teorici, tecnici, normativi, organizzativi e gestionali dell’attività professionale dei Restauratori di beni culturali;
  • fornire agli associati gli strumenti informativi atti a diffondere e consolidare tra gli stessi un vivo spirito di iniziativa sociale;
  • prendere tutte le iniziative possibili volte a supportare gli associati nell’esercizio della loro attività professionale;
  • elaborare prezzi informativi per i vari settori del restauro e curarne l’aggiornamento e la diffusione al fine di facilitare un criterio unitario nazionale nella redazione di progetti e perizie, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico;
  • organizzare convegni, mostre, pubblicazioni ed altre iniziative atte a diffondere una corretta e ampia circolazione delle informazioni professionali sia tra soci che nella categoria avvalendosi, per questa come per tutte le attività finora ricordate, del sostegno di esperti e di chiunque possa validamente contribuire al raggiungimento delle finalità prefissate;
  • promuovere comportamenti etici affinché l’attività e i rapporti intercorrenti tra i propri soci e la Pubblica Amministrazione siano improntati ai valori di trasparenza e correttezza;
  • promuovere forme di assicurazione collettive a tutela dei soci e dei terzi a copertura dei rischi di danni a persone e cose relativi e connessi allo svolgimento dell’attività di restauro;
  • svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
  • aprire in qualsiasi Sede del territorio italiano una sezione di Protezione Civile indirizzata ai Beni Culturali con proprio codice fiscale.

MEZZI FINANZIARI

Articolo 4 – Mezzi finanziari

Le entrate dell’Associazione sono composte da:

– le quote d’iscrizione dei soci
– i contributi amministrativi;
– le quote versate annualmente dai soci;
– gli eventuali contributi dei soci;
– gli eventuali contributi di enti e istituzioni;
– le eventuali elargizioni, donazioni, lasciti, approvati dall’assemblea;
– i proventi di gestione;
– i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
– ogni entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Le quote d’iscrizione dei soci, i contributi amministrativi e le quote versate annualmente dai soci sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Ai sensi dell’art. 37 Cod. Civ., i contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi ovvero pervenuti all’Associazione per donazione, lasciti, contributi straordinari, costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
È espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 5 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e saranno depositati preso la sede fiscale dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell’assemblea generale, che li approva.

SOCI

Articolo 6 – Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso della qualifica di Restauratore di beni culturali regolarmente iscritti “nell’elenco unico dei restauratori di beni culturali” come previsto dalla normativa italiana vigente.
– Possono altresì diventare soci dell’Associazione i cittadini stranieri in possesso di requisiti equipollenti ai sensi di legge a quelli previsti al precedente punto del presente articolo.
– Possono altresì diventare soci i Restauratori di beni culturali membri delle altre associazioni di E.C.C.O. se non in evidente contrasto con la legislazione italiana, in quanto l’Associazione riconosce l’EQF 7 come livello di preparazione per l’accesso alla professione e le specifiche competenze del Restauratore di beni culturali come descritte nelle “Competenze per l’accesso alla professione di conservatore-restauratore” pubblicate e aggiornate da E.C.C.O.
Gli appartenenti alle suddette categorie sono “soci ordinari” e sono gli unici con diritto di voto.
È prevista una categoria di “associati uditori” senza diritto di voto ovvero cittadini italiani e stranieri che frequentano i corsi istituiti ai sensi del DM 87/2009.
La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né può essere soggetta ad alcuna rivalutazione.

Articolo 7 – Ammissione dei Soci

I richiedenti sono tenuti a presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, corredandola di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.
I soci iscritti vengono inseriti in un elenco dove sono riportati i dati anagrafici, indirizzo e recapiti. L’elenco deve essere aggiornato periodicamente.

Articolo 8 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali e al costante rispetto degli scopi che animano l’Associazione.
Sono inoltre tenuti all’aggiornamento costante e al rispetto delle norme inerenti la qualifica professionale.

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o radiazione come disciplinato dal Regolamento.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE 

Articolo10 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Articolo 11 – Conflitto di interessi

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono trovarsi in conflitto d’interessi, pertanto non è consentito rivestire cariche sociali (Presidente, membro del Consiglio Direttivo) o partecipare a qualsivoglia organo dirigenziale in qualunque altro tipo di associazione di restauratori, collaboratori restauratori o simili, pena la decadenza dalla carica, se non per mandato speciale o autorizzazione esplicitamente deliberata dall’Assemblea dell’A.R.I.

ASSEMBLEA

Articolo12 – Assemblee

L’Assemblea è l’adunanza di tutti i soci.
Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità degli associati e le loro deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13 – Convocazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
Può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee sono convocate nella sede dell’Associazione o altrove dal Consiglio Direttivo a mezzo postale e/o fax e/o e-mail, indicando giorno, ora, luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ibrida), a condizione che:

  • sia consentito al Segretario di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza;
  • constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 14 – Intervento e rappresentanza nell’assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea solo i soci che hanno versato la quota associativa annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nominato ad inizio della sessione.

Articolo 15 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare
– in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Articolo 16 – Assemblea Ordinaria – Competenza

L’assemblea ordinaria:

  1. approva le relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo sull’attività della Associazione;
  2. delibera sul bilancio annuale preventivo;
  3. delibera sul bilancio annuale consuntivo;
  4. approva eventuali elargizioni, donazioni, lasciti ai sensi del precedente articolo 4;
  5. elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il numero ai sensi del successivo articolo 21;
  6. delibera sulle istituzioni di Sedi territoriali, ai sensi dell’articolo 25 del presente Statuto, e ne determina le competenze di gestione e l’organizzazione;
  7. modifica su proposta del Consiglio Direttivo, il programma annuale delle Sedi territoriali, ai sensi del successivo articolo 39;
  8. delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione;
  9. delibera sugli indirizzi dell’Associazione;
  10. delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  11. delibera su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni avvengono con maggioranze determinate dall’importanza dell’argomento e come disciplinato nel regolamento.
Per agevolare la partecipazione al voto vengono utilizzati tutti i sistemi tradizionali e tecnologici a disposizione.

Articolo 18 – Assemblea Straordinaria-Competenza

L’assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  2. delibera sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. delibera in merito all’adesione ad altri organismi associativi e confederativi che perseguano finalità affini e che si propongano iniziative ed attività coerenti con il presente Statuto;
  4. delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione;
  5. delibera su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che al suo interno elegge almeno le seguenti cariche sociali: Presidente, Vice Presidente (uno o più), segretario e tesoriere. 
Del Consiglio Direttivo faranno altresì parte di diritto i Presidenti delle Sedi territoriali.
Ai sensi dell’art. 33 del presente Statuto, ad eccezione dei Presidenti delle Sedi territoriali, i membri del Consiglio Direttivo non possono essere membri del Consiglio di una Sede territoriale.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri, salvo quelli che la legge riserva espressamente al Consiglio stesso, sia al Presidente che ad un Vice Presidente.
Nei confronti di terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del Vice Presidente vicario per attestare l’assenza ovvero l’impedimento del Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso. L’Assemblea può determinare un eventuale rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute dai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo nonché, ove espressamente autorizzati, all’espletamento di incarichi speciali.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo – Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario nella sede sociale o altrove o in videoconferenza o in collegamento audio/video, almeno ogni 60 gg e, comunque, ogni volta che il Segretario stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte almeno di un terzo dei membri.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo-Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono documentate da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo – Competenza

Ad esclusione dei poteri che per legge o per Statuto sono demandati al Presidente o all’Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

  1. individuare e proporre all’Assemblea l’ammontare e le modalità di versamento delle quote annuali di cui al precedente articolo 4;
  2. predisporre i programmi di attività dell’Associazione da proporre all’Assemblea dei soci;
  3. predisporre e sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione sull’attività svolta, i bilanci preventivi e consuntivi;
  4. stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti attività sociali, fatti salvi gli atti di liberalità, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei soci;
  5. redigere i regolamenti interni e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  6. deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci;
  7. istruire la pratica da sottoporre all’Assemblea dei soci sull’opportunità di istituire Sedi territoriali; approvare il programma annuale delle Sedi territoriali; proporre all’Assemblea dei soci le eventuali modifiche al programma annuale delle Sedi territoriali già approvato;
  8. approvare la relazione annuale sull’attività svolta dalle Sedi territoriali;
  9. nominare, anche all’infuori dei suoi membri, un segretario generale ed un eventuale tesoriere e attribuire agli stessi poteri e compiti;
  10. proporre all’Assemblea dei soci le modifiche dello Statuto;
  11. escludere e radiare i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di cui al precedente articolo 4 ovvero che si trovino nella condizione di cui al precedente articolo 12;
  12. tenere e aggiornare il libro soci avendo cura di indicare nello stesso il nome di ciascun socio e le date di ammissione e di cessazione.

Articolo 23 – Rappresentanza – Presidente

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio Direttivo nonché, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Il presidente ha, inoltre, il compito di:

  1. presiedere il Consiglio Direttivo;
  2. firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

Articolo 24 – Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i Vice Presidenti se eletti, i membri del Consiglio Direttivo, Probi Viri, gli eventuali Presidenti di Sede, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente non può essere rieletto più di 3 (tre) volte anche non consecutive In caso di dimissioni, di decesso o, di incompatibilità (ai sensi dell’articolo 35 del presente statuto) o di decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, cooptando nell’ordine i primi dei non eletti che hanno raggiunto il quorum di eleggibilità. Detta nomina dovrà essere convalidata dall’assemblea alla sua prima riunione; i consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del Consiglio.

SEDI TERRITORIALI 

Articolo 25 – Istituzione

Per istituire una Sede territoriale è necessaria la domanda di un gruppo di soci residenti nella relativa regione. Sulla domanda sottoscritta dai soci proponenti, deciderà l’Assemblea generale dei soci, ai sensi dell’articolo 18 del presente Statuto, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Spetta altresì all’Assemblea dei soci, sentito il parere dei soci proponenti di Sede, determinare il numero dei membri del Consiglio di Sede, tra un minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette), in relazione alla rappresentatività della Sede stessa.

Articolo 26 – Assemblea di sede

L’Assemblea di Sede è l’adunanza di tutti i soci della sede territoriale.
Le Assemblee di Sede, regolarmente convocate e costituite, rappresentano gli associati e le loro deliberazioni assunte in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci della Sede territoriale, allorché assenti o dissenzienti.

Articolo 27 Convocazioni dell’assemblea di sede

L’Assemblea di Sede è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio di Sede e può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 28 – Intervento e rappresentanza nell’assemblea di sede

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci residenti nel territorio regionale corrispondente alla Sede territoriale.

Articolo 29 – Assemblea di Sede

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:
– in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Articolo 30 – Assemblea di Sede Competenza

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva le relazioni predisposte dal Consiglio di Sede sull’attività della stessa;
  2. elegge tra i soci i membri del Consiglio di Sede;
  3. delibera sull’ammissione di soci non residenti nella Sede;
  4. approva il programma annuale della Sede;
  5. delibera sugli indirizzi della Sede;
  6. autorizza il Consiglio di Sede ad accettare atti di liberalità;
  7. delibera sui regolamenti interni della Sede e sulle loro modificazioni;
  8. delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Sede;
  9. delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 31 Consiglio di Sede

La Sede territoriale è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) al massimo 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea di Sede.
Il Consiglio di Sede nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario.
I componenti del Consiglio di Sede non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 32 – Consiglio di Sede Incompatibilità

Fatto salvo il Presidente, i membri del Consiglio di Sede non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 33 – Consiglio di Sede Riunioni

Il Consiglio di Sede si riunisce su convocazione del Presidente, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 34 – Consiglio di Sede Deliberazioni

Le riunioni del Consiglio di Sede sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sede è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 35 – Consiglio di Sede Competenza

Ad esclusioni dei poteri che per Statuto sono demandati al Presidente e all’Assemblea di Sede e nell’ambito dei poteri conferiti alla Sede territoriale dall’Assemblea generale dei soci, dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto, il Consiglio di Sede è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare spetta al Consiglio di Sede:

  1. predisporre il programma annuale della Sede territoriale da proporre all’Assemblea di Sede;
  2. dare esecuzione al programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo;
  3. predisporre e sottoporre all’Assemblea di Sede la relazione sull’attività svolta;
  4. stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti alle attività della Sede territoriale, fatti salvi gli atti di liberalità, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea di Sede;
  5. redigere i regolamenti interni e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea di Sede;
  6. sottoporre all’Assemblea di Sede le modifiche dei regolamenti interni;
  7. eleggere tra i suoi membri il Presidente; un Segretario generale e attribuire agli stessi poteri e compiti.

Articolo 36 – Presidente di sede

Il Presidente di ciascuna Sede territoriale avrà funzioni di coordinatore tra Sede e Consiglio Direttivo, del quale è membro di diritto. Spetta al Presidente sottoporre al Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 21, il programma annuale della Sede Territoriale.
Una volta approvato il programma il Consiglio Direttivo non potrà modificarlo senza l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.
Il programma approvato dal Consiglio Direttivo diventa vincolante per la Sede territoriale.
Spetta altresì al Presidente informare il Consiglio Direttivo dell’attività della Sede territoriale e, a tal fine, sottoporrà allo stesso una relazione annuale sull’attività svolta.
Il Presidente informa i soci stranieri ovvero non residenti sulla loro ammissione.

Articolo 37 – Durata degli organi di sede

Il Presidente e i membri del Consiglio di Sede durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, decesso o incompatibilità (ai sensi del precedente articolo 32) di un consigliere, il Consiglio di Sede, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, cooptando nell’ordine i primi dei non eletti; detta nomina dovrà essere convalidata dall’Assemblea di Sede alla sua prima riunione; i Consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del Consiglio.

Articolo 38 – Nomina, occasionale e facoltativa, dei Probi Viri

In caso di controversie insorgenti fra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi, potranno essere eletti dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, dei Probi Viri quali arbitrari amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile.
Il comitato dei Probi Viri potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.

DURATA, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 39 – Durata

L’Associazione durerà fino al suo scioglimento con deliberazione dell’Assemblea con voto di almeno il 2/3 degli aventi di diritto e maggioranza di 2/3 dei presenti.

Articolo 40 – Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza qualificata degli iscritti secondo l’art. 39, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’Associazione non potrà, comunque essere sciolta prima dell’estinzione delle obbligazioni eventualmente contratte per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 41 – Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si rimanda al regolamento. Per le questioni non trattate si applicano le disposizioni di legge in materia.

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Atto costitutivo
Gli interessati possono scaricare qui l’atto costitutivo del 1985.