regolamento


maxresdefault

Scarica il regolamento

REGOLAMENTO DELL’ A.R.I.

ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D’ITALIA

Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci il 27-01-2023.

Articolo 1

Il presente Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’Associazione A.R.I. – Associazione Restauratori d’Italia (in seguito ARI) ed approvato dall’Assemblea dei soci il 27.01.2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 dello Statuto costituisce l’unica normativa interna all’Associazione medesima e ha validità fino ad approvazione di modifiche secondo quanto previsto dai già citati art.22 e art.18 dello Statuto.

Il Regolamento non può essere in conflitto con quanto previsto nello Statuto.

Articolo 2

Lo scopo di ARI è quanto previsto e definito all’art.3 dello Statuto.

SOCI 

Articolo 3

Il numero degli Associati a ARI è illimitato.

Possono diventare Soci dell’Associazione:

  • i cittadini italiani e stranieri che, come previsto dall’art. 6 dello Statutosiano in possesso della qualifica di Restauratore di beni culturali e risultino regolarmente iscritti nell’elenco unico dei restauratori di beni culturali così come disposto dalla normativa italiana vigente.
  • i cittadini stranieri in possesso di requisiti equipollenti ai sensi di legge a quelli previsti al precedente punto del presente articolo.
  • i Restauratori di beni culturali membri delle altre associazioni di E.C.C.O. ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, se non in evidente contrasto con la legislazione italiana, in quanto l’Associazione riconosce l’EQF 7 come livello di preparazione per l’accesso alla professione e le specifiche competenze del Restauratore di beni culturali come descritte nelle “Competenze per l’accesso alla professione di conservatore-restauratore” pubblicate e aggiornate da E.C.C.O.

Gli appartenenti alle suddette categorie sono i “soci ordinari”, sono gli unici con diritto di voto e sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale.

E’ prevista una categoria di “associati uditori” che non sono soggetti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto, ovvero cittadini italiani e stranieri che frequentano i corsi istituiti ai sensi del DM 87/2009.

I soci uditori saranno tenuti ad iscriversi annualmente per poter essere inseriti in un apposito registro ed a versare una tantum un contributo amministrativo minimo che verrà deciso dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né può essere soggetta ad alcuna rivalutazione.

Articolo 4

Ammissione dei soci

I richiedenti sono tenuti a presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, corredandola di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al citato art. 6 dello Statuto.

La domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente, deve contenere la data, e la dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nello Statuto, nel codice deontologico e nel presente Regolamento, nonché di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

Il Consiglio Direttivo, esamina l’istanza e la documentazione prodotta, verifica la regolare iscrizione del richiedente all’elenco dei Restauratori di beni culturali e sottopone l’ammissione del nuovo socio all’Assemblea, nella sua prima riunione ordinaria.

E’ facoltà dell’Assemblea verificare che non vi siano motivi ostativi derivanti da azioni pregresse del richiedente in contrasto con i fini associativi ed eventualmente rigettarne la domanda.

In caso di rigetto della domanda l’Assemblea, attraverso il Segretario, ha l’obbligo di riferire tramite comunicazione scritta all’interessato i motivi della decisione.

I Soci iscritti, a seguito del pagamento della quota associativa, vengono inseriti in un Libro Soci dove sono riportati i dati anagrafici, indirizzo e recapiti.

Il Libro Soci deve essere aggiornato periodicamente.

I Soci iscritti possono essere inseriti in un eventuale elenco consultabile on-line sul sito dell’Associazione dove saranno riportati i dati anagrafici, le modalità di esercizio della propria attività professionale, i settori di competenza e l’indirizzo di posta elettronica, previa sottoscrizione di una liberatoria relativa alla privacy.

Articolo 5

Obblighi dei soci

Ogni Socio è tenuto al pagamento di una quota annuale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento

Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale, non può partecipare ai lavori assembleari e alle votazioni.

Il socio che non presenti domanda di recesso ai sensi dell’art 12 dello Statuto entro il 31 gennaio è tenuto al pagamento della relativa quota annuale.

Qualora non abbia provveduto al versamento della quota annuale, cessa di far parte dell’Associazione e viene cancellato dal libro soci e, se posto in essere, dall’elenco on line.

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’esclusione del Socio è decisa insindacabilmente previo richiamo scritto del Presidente, dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato; in tale delibera, che deve essere approvata da 2/3 (due terzi) dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti.

Il Socio decaduto dall’Associazione, per poter ricoprire nuovamente la posizione di Socio, ed essere reinserito nel libro Soci dovrà ripresentare la domanda di ammissione e versare sia la quota d’iscrizione sia quella associativa relativa all’anno in corso.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, la qualità di Socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o radiazione.

Articolo 7

Decadenza

Il Socio cessa di far parte della Associazione per decadenza qualora non abbia provveduto al versamento della quota annuale.

In tal caso il Socio decaduto dall’ Associazione, per poter ricoprire nuovamente la qualità di socio dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione che seguirà il normale iter di ratifica.

Articolo 8

Dimissioni

Il Socio può, in qualunque momento, recedere dall’Associazione.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo tramite e-mail.

Articolo 9

Radiazione

La radiazione di un Socio è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo sentito il Socio interessato ed eventualmente da un Comitato dei Probiviri, nei seguenti casi:

  • gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle delibere degli organi sociali;
  • situazioni o comportamenti addebitabili al socio idonei, ad arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio al buon nome dell’Associazione e della categoria e, comunque qualsiasi azione che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nella delibera di radiazione che, si precisa, deve essere approvata dai 2/3 (due terzi) dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede ad individuare la decorrenza e la modalità per il regolamento dei rapporti pendenti.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi della Associazione quelli indicati all’art. 10 dello Statuto:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Comitato dei Probiviri (se nominati)

Articolo 11

Conflitto di interessi

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono trovarsi in conflitto d’interessi e pertanto non è consentito:

  • candidarsi a rivestire cariche sociali in ARI a chi già riveste analogo incarico (Presidente, membro del Consiglio Direttivo) o partecipa a titolo personale a qualsivoglia organo dirigenziale in qualunque altro tipo di associazione di settore, se non per mandato speciale o autorizzazione deliberati dall’Assemblea di A.R.I.
  • candidarsi a rivestire ruoli dirigenziali in qualunque altro tipo di associazione di settore a pena di decadenza dalla carica.

Può al contrario rivestire cariche sociali in altre organizzazioni, anche di settore, qualora la sua partecipazione si configuri in rappresentanza di ARI.

Eventuali deroghe potranno essere valutate individualmente caso per caso e autorizzate o revocate con esplicita delibera dall’Assemblea dei soci ARI.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Convocazione

L’Assemblea è l’adunanza di tutti i Soci.

L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e dello Statuto, vincolano i Soci ancorché assenti o dissenzienti, nonché il Consiglio Direttivo che le fa proprie e ne persegue il conseguimento. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, di norma non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Le Assemblee sono convocate nella sede dell’Associazione o altrove dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell’Assemblea a mezzo postale e/o e-mail, indicando giorno, ora, luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione.

I bilancio viene inviato anticipatamente via e-mail ai Soci; mentre gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, presso il tesoriere dell’Associazione.

Eventuali documenti preparatori relativi agli argomenti all’Ordine del Giorno sono inviati via e- mail.

L’Assemblea può essere svolta da remoto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ibrida), a condizione che:

  • sia consentito al Segretario di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
  • di constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno

Articolo 13

Intervento e rappresentanza

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e saranno depositati per visione presso la sede fiscale dell’Associazione entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data dell’Assemblea generale, che li approva.

I bilanci vengono trasmessi ai Soci via e-mail anticipatamente all’Assemblea.

Articolo 14

Assemblea Ordinaria

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, inviata anche via e mail, da altro Socio, ancorché membro del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

In caso di svolgimento dell’Assemblea in modalità da remoto le deleghe devono essere trasmesse, tramite e-mail, prima dell’inizio della riunione.

Il voto espresso con mezzo elettronico è individuale e connesso alle credenziali di accesso che devono essere conservate e sotto la responsabilità dell’intestatario delle stesse.

Articolo 15

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il quorum deliberativo è in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati presenti votanti, esclusi gli astenuti.

Per le delibere assunte con votazioni on-line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti.

Validità

Il Presidente dell’Assemblea, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, dichiara l’Assemblea validamente costituita.

In caso di mancanza dei requisiti per la validità dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, da tenersi entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Il Segretario redige il Verbale dell’Assemblea. 

Svolgimento

I Soci che accedono ai lavori assembleari si registrano presso la Segreteria organizzativa

entro l’orario stabilito dall’ Ordine del Giorno, consentendo in tal modo la verifica delle presenze e dei requisiti per la validazione dell’Assemblea e per la definizione del quorum.

Spetta al Presidente dell’Assemblea, che ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all’Assemblea degli associati ovvero di loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, eventuali contestazioni.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell’Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine del Giorno, cui segue l’approvazione degli argomenti e l’eventuale variazione dell’ordine temporale di approfondimento degli stessi.

Qualora venga richiesto l’inserimento di argomenti non previsti, ogni modifica all’Ordine del Giorno verrà sottoposta a inizio riunione al consenso dell’Assemblea. Si procede quindi con l’esame degli argomenti elencati.

Nel caso sia prevista una voce “varie ed eventuali” possono essere trattati esclusivamente argomenti non soggetti ad atti deliberativi.

In questo caso si può stabilire che argomenti che richiedano approfondimento e dibattito, nonché deliberazioni, vengano inseriti nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea successiva.

Durante il dibattito, il Presidente dell’Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato, rispettando l’ordine di richiesta d’intervento, e proclama l’esito delle decisioni/votazioni concernenti i singoli temi trattati.

Votazioni

e delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il voto può essere espresso:

  • per appello nominale
  • per alzata di mano
  • con scheda segreta

Per una più ampia partecipazione dei Soci le delibere dell’Assemblea possono essere assunte anche mediante votazione on-line, svolta con opportune tecnologie elettroniche ed informatiche atte a garantire la sicurezza nel conteggio delle preferenze e il rispetto delle norme della privacy.

Possono essere sottoposti a voto on-line solo temi che siano stati già oggetto di dibattito e/o di adeguato approfondimento.

Anche In caso di votazioni on-line le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente (o in sua assenza del Vicepresidente) avrà potere di valore decisivo.

Il pagamento della quota sociale annuale, che dà diritto alla partecipazione all’Assemblea e al voto, potrà avvenire anche in sede di registrazione pre-assembleare se svolta in presenza.

In caso di votazione on- line e/o laddove non fossero già attive le credenziali di voto, il pagamento della quota associativa dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la votazione, al fine di consentire le procedure di accreditamento elettronico.

Delibere

Viene redatto un verbale scritto a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente dell’Assemblea e, se vi sono, dagli scrutatori.

Le delibere adottate vengono comunicate attraverso il verbale inviato via e-mail a tutti i Soci entro 20 (venti) giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea a cui si riferisce.

I Soci possono proporre eventuali revisioni al verbale, motivandole in maniera circostanziata, entro 15 (quindici) giorni dalla data del suo invio.

Dopo tale periodo il verbale si considera approvato e viene conservato presso la sede fiscale dell’Associazione.

Articolo 16

Competenze

Le competenze dell’Assemblea Ordinaria sono quelle riportate all’art.16 dello Statuto.

Articolo 17

Assemblea straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il quorum deliberativo è, in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati intervenuti e aventi diritto di voto

  • Per delibere inerenti modifiche dello Statuto è necessaria la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto.
  • Per delibere inerenti il cambiamento dello scopo sociale è comunque necessaria la presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
  • Per delibere assunte con votazioni on-line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti
    • Lo scioglimento anticipato dell’Associazione deve essere deliberato all’unanimità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del quorum deliberativo.

Articolo 18

Competenze

Le competenze dell’Assemblea Straordinaria sono quelle riportate all’art.18 dello Statuto.

La disciplina di svolgimento dell’Assemblea Straordinaria è la stessa prevista per l’Assemblea Ordinaria.

Articolo 19

Composizione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri secondo quanto deliberato dall’Assemblea, cui possono aggiungersi da 1 (uno) a 3 (tre) coadiutori scelti fra i soci in formazione.

Competenze del Segretario

Il Segretario:

  • svolge il lavoro dell’ufficio di segreteria, coadiuvando gli Organi dell’Associazione.
  • verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; per quest’ultima incombenza il Segretario può essere sostituito da altra persona designata da chi presiede la riunione.
  • Provvede a tenere aggiornato il libro verbali dell’Associazione.

Coordina le domande di iscrizione di nuovi Soci, che sottopone ad approvazione del Consiglio Direttivo e provvede quindi a comunicarne l’esito ai richiedenti.

Competenze del Tesoriere

Il Tesoriere:

  • organizza l’attività amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornate le registrazioni contabili e rendendole disponibili in qualsiasi momento ai controlli fiscali ed alla visione di ogni Associato che ne faccia richiesta, tramite istanza scritta contenente le motivazioni di tale richiesta.
  • elabora, o fa elaborare sotto la propria responsabilità, i Rendiconti Consuntivo e Preventivo.
  • versa sul conto corrente bancario e/o postale intestato all’Associazione tutte le entrate.
  • Emette pagamenti a nome e per conto dell’Associazione.

rimborsa eventuali spese deliberate ed opportunamente rendicontate dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Soci specificatamente delegati.

Articolo 20

Elezioni delle cariche sociali

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti direttamente dall’Assemblea.

Possono candidarsi i Soci iscritti all’Associazione da almeno 60 (sessanta) giorni e in regola con l’iscrizione ed il pagamento della quota associativa annuale.

I candidati, entro 15 (quindici) giorni dalla data della consultazione potranno presentare la loro candidatura e avranno la possibilità di far conoscere ai Soci il proprio programma elettorale e/o il proprio CV, utilizzando un’apposita scheda informativa predisposta e trasmessa ai Soci via e-mail dal Consiglio Direttivo in carica.

Sempre attraverso il Consiglio Direttivo uscente potranno essere diffuse a tutti i Soci osservazioni o commenti sugli indirizzi strategici generali e sui programmi operativi dei candidati, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data delle elezioni.

Il dibattito fra i candidati e/o i Soci avrà formalmente termine all’apertura delle procedure di voto.

I candidati e i Soci potranno intervenire ufficialmente nel dibattito pre-elettorale anche utilizzando autonomamente canali diversi da quelli precedentemente previsti.

Costituiscono elettorato attivo tutti i Soci effettivi, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All’inizio dell’apertura delle procedure di voto, l’Assemblea provvederà ad eleggere la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e da 2 (due) scrutatori, scelti tra i Soci votanti.

La Commissione Elettorale potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo in carica.

In ogni caso il Presidente ed i membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all’elezione medesima.

La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare in maniera insindacabile, la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro).

Sarà inoltre incaricata di effettuare le operazioni di spoglio.

Risulteranno eletti i candidati che supereranno la soglia dei 5 (cinque) voti utili.

Nel caso non si coprissero tutti i posti disponibili l’Assemblea potrà decidere di effettuare una nuova votazione con l’abbassamento della soglia di sbarramento.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea conterrà l’indicazione di date e orari di apertura e chiusura del seggio, nonché le istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

In caso di votazione on-line le modalità di voto, di volta in volta definite, saranno comunicate ai Soci in tempo utile per l’espletamento del voto stesso.

E’possibile esprimere un voto per il Presidente ed ulteriori preferenze in numero pari alla metà arrotondata per difetto del numero dei membri da eleggere.

Subito dopo la chiusura del seggio avverranno le operazioni di spoglio da parte della Commissione Elettorale, quindi la proclamazione degli eletti e conseguente ratifica da parte dell’Assemblea.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei membri, come disposto dall’art. 20 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo è notificata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo postale e/o e-mail, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

La comunicazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

In caso di gravi necessità di natura logistico‐organizzativa il Consiglio Direttivo può subire variazioni di data, orario o luogo. Tale evenienza deve essere comunicata da parte del Segretario possibilmente almeno il giorno prima della data di convocazione originaria tramite gli strumenti di cui al comma precedente, o telefonicamente o via e-mail ad ogni componente del Consiglio Direttivo.

In mancanza di formale convocazione, come sopradescritto, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente costituito e atto a deliberare quando intervengono tutti i suoi membri.

Il Segretario compone l’Ordine del Giorno delle riunioni secondo le necessità dell’Associazione, sentito il Presidente, il/i vice‐Presidenti e consultando i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono proporre l’inserimento di ulteriori punti

all’ Ordine del Giorno purché comunicati al Segretario in tempo utile alla convocazione.

Nell’eventualità che punti dell’Ordine del Giorno non siano stati trattati nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, questi devono essere portati in discussione come primi punti all’Ordine del Giorno dell’incontro successivo, a meno dell’esigenza di valutazione di particolari problematiche ritenute urgenti da parte del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e devono comunicare tempestivamente al Segretario la loro eventuale assenza.

Dopo la mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni consecutive e/o a 4 (quattro) riunioni anche non consecutive nel corso del medesimo anno di attività del Consiglio Direttivo, il Consigliere assente deve rinnovare per iscritto la sua disponibilità a proseguire la propria partecipazione attiva all’interno del Consiglio Direttivo.

In caso contrario, così come 2 (due) ulteriori assenze consecutive, comportano la decadenza automatica dalla carica che deve essere comunicata per iscritto dal Presidente.

Articolo 22

Riunioni

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto, le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate con apposito documento (il verbale) sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

È compito del verbalizzante indicare data, orario, luogo, Ordine del Giorno, presenze, assenze giustificate e assenze ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito di eventuali votazioni.

È altresì compito del verbalizzante inviare entro 6 (sei) giorni una copia del verbale ai membri del Consiglio Direttivo, per eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri.

Entro 48 (quarantotto) ore dall’invio del verbale i Consiglieri possono inoltrare eventuali osservazioni e richieste di modifica; è facoltà del Presidente decidere se accogliere o meno tali richieste. Trascorso tale periodo il verbale si ritiene approvato.

Il verbale deve essere reso disponibile a chi ne fa richiesta scritta e motivata, entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione del Consiglio Direttivo a cui si riferisce.

Articolo 23

Delibere

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte ai sensi dell’art 21 dello Statuto.

Articolo 24

Delibere

Le competenze del Consiglio Direttivo sono quelle riportate all’art.22 dello Statuto.

Articolo 25

Durata delle cariche e dimissioni

Fermo restando quanto espresso nell’art. 24 dello Statuto, in caso di dimissioni di un numero di Consiglieri tale da far venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Consiglieri rimanenti provvedono alla loro sostituzione, cooptando nell’ordine i primi dei Soci candidati non eletti.

I Consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

In mancanza di un numero sufficiente di cooptati per raggiungere il numero minimo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Straordinaria e vengono indette nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni, periodo durante il quale il Consiglio Direttivo svolge unicamente le funzioni di ordinaria amministrazione e porta a compimento le sole attività già avviate.

Art 26

Rappresentanza in E.C.C.O.

Il Consiglio Direttivo sceglie con maggioranza semplice il delegato ARI in E.C.C.O.

Il delegato se membro del Consiglio Direttivo può essere eletto anche nel Commitee di E.C.C.O. (carica triennale), purché ciò non comporti gravi mancanze o evidenti incompatibilità con il Consiglio Direttivo in carica.

In tal caso il Consiglio Direttivo si impegna a rispettare la naturale decadenza del mandato prima di sostituirlo.

Per garantire un efficace collegamento tra il Consiglio Direttivo ed E.C.C.O. il delegato di E.C.C.O. qualora non dovesse più ricoprire alcuna carica nel Consiglio Direttivo di ARI, è autorizzato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, rispettando gli stessi obblighi di presenza degli altri membri, ma senza diritto di voto e senza incidere sul numero legale.

SEDI TERRITORIALI

Art 27

Istituzione di sedi territoriali

L’Istituzione delle Sedi Territoriali avviene, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, su richiesta di almeno 5 (cinque) soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art 28

Rapporti tra sede Nazionale e sedi Territoriali

Fermo restando quanto disposto agli art. 19 e 39 dello Statuto sono di esclusiva competenza della Sede Nazionale:

  • l’indirizzo generale dell’Associazione nelle questioni professionali, normative e di formazione;
  • i rapporti con istituzioni, enti, e associazioni nazionali e internazionali
  • i rapporti con stampa, mass media e la gestione degli strumenti comunicativi dell’Associazione
  • l’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche, pubblicazioni, a livello nazionale
  • l’aggiornamento dei Soci e la tenuta dell’elenco dei Soci
  • la formazione nazionale e gli indirizzi di formazione anche locale

Competono alle Sedi Territoriali, sempre nel rispetto degli indirizzi generali dell’Associazione:

  • l’attività della Sede in ambito territoriale;
  • i rapporti con le istituzioni locali;
  • l’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello territoriale, (da concordarsi preventivamente con il Consiglio Direttivo).

Articolo 29

Gestione finanziaria delle sedi territoriali

Le Sedi Territoriali verseranno alla Sede Nazionale, per gli scopi associativi generali, oltre alle quote associative anche ogni altra entrata, ferma restando la possibilità di utilizzare per il proprio programma annuale eventuali fondi derivanti da atti di liberalità o i contributi economici reperiti, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione agli eventi formativi da parte dei partecipanti, per attività formative e/o eventi organizzati dalla Sede Territoriale.

La Sede Nazionale potrà provvedere alle spese per eventi di portata nazionale e all’erogazione di contributi per manifestazioni territoriali nella misura e secondo le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo e comunque conformi ad ogni adempimento fiscale e di legge.

Potrà essere prevista dal Consiglio Direttivo a favore della Sede Territoriale

un’autonomia di spesa annuale pari al 10% della quota annuale di ogni suo associato.

In tal caso la Sede Territoriale si impegna ad inviare alla Sede Nazionale un rendiconto di cassa trimestrale.

Articolo 30

Assemblea di sede

L’Assemblea della Sede Territoriale è l’adunanza di tutti i Soci della Sede regolarmente iscritti e quindi aventi diritto di voto.

Articolo 31

Convocazione assemblea di sede

L’Assemblea della Sede Territoriale è convocata almeno una volta all’anno.

Può essere convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Sede a mezzo postale e/o e-mail.

L’Assemblea può essere svolta anche da remoto, in collegament audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ibrida), a condizione che:

  • sia consentito al Segretario di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
  • di constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione.

Il Presidente di Sede comunica ai Soci stranieri o non residenti, tramite e-mail il giorno e l’ora dell’Assemblea che delibera sulla loro ammissione a partecipare alla riunione, ai sensi del successivo art. 32.

Articolo 32

Intervento e rappresentanza nell’assemblea di sede

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci residenti nel territorio regionale corrispondente alla Sede.

I Soci ARI residenti in una regione priva di Sede Territoriale, potranno essere ammessi all’Assemblea di una sola Sede, di cui diverranno membri a tutti gli effetti, ove ne facciano richiesta al Presidente della Sede medesima.

Nel caso in cui il Socio di una Sede Territoriale trasferisca la sua residenza anagrafica in una regione diversa dalla Sede Territoriale di appartenenza, può chiedere di essere trasferito alla Sede della nuova regione di residenza.

In tal caso dovrà comunicare tramite e-mail il suo trasferimento al Presidente della Sede Territoriale di appartenenza. almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della richiesta di ammissione alla nuova sede con le modalità di cui al paragrafo precedente.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta trasmessa anche via e-mail, da altro Socio; ciascun Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sede, in sua assenza l’Assemblea nomina tra i presenti il Presidente.

Spetta al Presidente dell’Assemblea, che ha facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di partecipazione degli associati ovvero di loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, eventuali contestazioni.

Dalle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se vi sono, dagli scrutatori.

Articolo 33

Assemblea di sede

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:

  • in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto di voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto

Articolo 34

Competenza assemblea di sede

Assemblea ordinaria:

  • approva le relazioni predisposte dal Consiglio di Sede sull’attività della stessa;
  • elegge tra i Soci i membri del Consiglio di Sede;
  • delibera sull’ammissione di Soci non residenti nel territorio corrispondente alla Sede Territoriale;
  • approva il programma annuale della Sede unitamente alle previsioni dei costi dello stesso;
  • delibera sui programmi della Sede;
  • autorizza il Consiglio di Sede ad accettare atti di liberalità;
  • delibera, sempre nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, sulle procedure organizzative interne della Sede e sulle loro modificazioni;
  • delibera sugli argomenti sottoposti ad esame dal Consiglio di Sede;
  • delibera su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 35

Consiglio di Sede

La Sede Territoriale è amministrata da un Consiglio di Sede composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea di Sede.

Il Consiglio di Sede nomina tra i suoi componenti un Presidente di Sede ed un Segretario di Sede.

I componenti del Consiglio di Sede non hanno diritto ad alcun compenso.

L’Assemblea di Sede può eventualmente determinare un rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, dai Consiglieri di Sede per partecipare alle riunioni del Consiglio di Sede nonché, ove espressamente autorizzati, per l’espletamento di incarichi speciali.

Articolo 36

Consiglio di Sede Incompatibilità

Fatto salvo il Presidente di Sede, i membri del Consiglio di Sede non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Se già membri del Consiglio Direttivo, al momento della loro elezione nel Consiglio di Sede, decadono automaticamente dall’incarico.

Il membro del Consiglio Direttivo eletto anche nel Consiglio di Sede, tuttavia ha la facoltà di rinunciare a quest’ultimo incarico; in tale ipotesi, verrà nominato il primo dei Soci non eletti.

Qualora un membro del Consiglio di Sede fosse eletto nel Consiglio Direttivo, decade automaticamente il suo incarico in ambito di Sede Territoriale, fatta salva la facoltà di rinunciare a far parte del Consiglio Direttivo.

In questo caso, verrà nominato il primo dei Soci non eletti.

Non può far parte del Consiglio di Sede chi riveste cariche sociali (Presidente, membro del Consiglio Direttivo) in qualunque altro tipo di associazione di settore, a meno che tale partecipazione non avvenga in rappresentanza di ARI.

Articolo 37

Consiglio di Sede Riunioni

Il Consiglio di Sede si riunisce su convocazione del Presidente di Sede, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e, comunque ogni volta che il Presidente di Sede stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Sede.

La convocazione può essere effettuata informalmente, mediante lettera, e-mail, comunicazione telefonica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

La comunicazione di cui sopra dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio di Sede e le modalità delle convocazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente di Sede o dal Segretario di Sede.

Articolo 38

Riunioni Consiglio di Sede 

Le riunioni del Consiglio di Sede sono presiedute dal Presidente di Sede ovvero, in sua assenza o impedimento, dal membro più anziano.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Sede è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 39

Competenze del consiglio di sede

Ad esclusione dei poteri che per Statuto sono demandati al Presidente di Sede e all’Assemblea di Sede e nell’ambito dei poteri conferiti alla Sede Territoriale dall’Assemblea Generale dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto, il Consiglio di Sede è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio di Sede:

  • predisporre il programma annuale della Sede, da proporre all’Assemblea di Sede unitamente alla previsione dei costi dello stesso;
  • dare esecuzione al programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo;
  • predisporre e sottoporre all’Assemblea di Sede la relazione sull’attività svolta;
  • stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti le attività della Sede, fatti salvi gli atti di liberalità, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea di Sede;
  • redigere i regolamenti interni e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea di Sede;
  • sottoporre all’Assemblea di Sede le modifiche dei regolamenti interni;
  • eleggere tra i suoi membri il Presidente di Sede;

nominare, tra i suoi membri un Segretario di Sede, un Tesoriere di Sede e attribuire agli stessi poteri e compiti.

Articolo 40

Presidente della sede territoriale

Il Presidente della Sede Territoriale avrà funzioni di coordinatore tra Sede Territoriale e Consiglio Direttivo, del quale è membro di diritto.

Spetta al Presidente di Sede sottoporre al Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 24, il programma annuale della Sede Territoriale e la previsione dei costi per la sua realizzazione.

Una volta approvato il programma, il Consiglio Direttivo non potrà modificarlo senza l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Il programma approvato dal Consiglio Direttivo diventa vincolante per la Sede Territoriale.

Spetta altresì al Presidente di Sede informare il Consiglio Direttivo sull’attività della Sede Territoriale e, a tal fine, sottoporrà allo stesso una relazione descrittiva annuale corredata di consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma.

Il Presidente di Sede, informa i Soci non residenti sulla loro ammissione.

In caso di dimissioni, di decesso o incompatibilità del Presidente di Sede, il Consiglio di Sede alla prima riunione, adempiuti gli obblighi di cui al successivo art. 39, nominerà un nuovo Presidente di Sede.

Il nuovo Presidente di Sede decadrà al termine del mandato del Consiglio di Sede.

Articolo 41

Durata degli organi della sede territoriale

Il Presidente e i membri del Consiglio di Sede durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decesso o incompatibilità (ai sensi dell’art. 32 dello Statuto) di un Consigliere, il Consiglio di Sede alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, cooptando nell’ordine il primo dei Soci non eletti; detta nomina dovrà essere convalidata dall’Assemblea di Sede alla sua prima riunione.

I Consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del Consiglio di Sede.

Articolo 42

Sedi Locali

Laddove si evidenzino esigenze locali, connesse ad un territorio circoscritto ma significativo, come può avvenire nelle Regioni Autonome a Statuto speciale, possono essere istituite Sedi Locali anche con carattere temporaneo eventualmente rinnovabile.

La significatività del territorio ed il numero minimo dei componenti e la durata della Sede Locale sono verificati e deliberati dall’Assemblea a seguito di motivata richiesta degli interessati.

Le Sedi Locali sono rappresentate da un Referente individuato e nominato tra i componenti delle stesse.

Compete al ruolo del Referente:

  • curare i rapporti con il Consiglio Direttivo proponendo le attività che la Sede locale intende intraprendere;
  • ricevere di volta in volta autorizzazione dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere come Sede Locale;

Articolo 43

Comitato dei Probi Viri

A risoluzione di eventuali controversie fra i Soci o fra questi e l’Associazione o i suoi Organi Direttivi, può essere nominato un Comitato dei Probiviri, quali arbitrari amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile.

Il Comitato dei Probiviri può essere composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti dall’Assemblea.