Possono diventare soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che dimostrino di esercitare regolarmente la professione
e che siano in possesso del titolo di restauratore di beni culturali, così come previsto dalla normativa italiana vigente.
Possono altresì diventare soci dell’Associazione i cittadini stranieri in possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti al
precedente punto del presente articolo.
I soci in possesso della qualifica di restauratore in base alla normativa vigente sono “soci ordinari” e sono gli unici con diritto di voto.
E’ prevista una categoria di “associati uditori” senza diritto di voto ovvero cittadini italiani e stranieri che sono impegnati nelle
scuole di Alta Formazione.
Ciascuna categoria sarà tenuta al pagamento di una quota sociale differenziata che verrà stabilita ed aggiornata annualmente dall’assemblea.
La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né può essere soggetta ad alcuna rivalutazione.
I richiedenti sono tenuti a presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, corredandola di tutta la documentazione
necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.
Il Consiglio Direttivo, esamina l’istanza e la documentazione prodotta, previa personale convocazione, verifica le effettive competenze
tecnico-professionali del richiedente nel settore del restauro e, qualora sussistano tutti i requisiti necessari, sottopone all’approvazione
dell’Assemblea, nella sua prima riunione ordinaria, l’ammissione del socio.In caso di rigetto della domanda, l’Assemblea ha, attraverso il
Segretario, l’obbligo di riferire tramite comunicazione scritta all’interessato i motivi della decisione.
I soci iscritti vengono inseriti
in un elenco dove sono riportati i dati anagrafici, indirizzo e recapiti. L’elenco deve essere aggiornato periodicamente.
I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle
quote sociali e al costante rispetto degli scopi che animano l’Associazione. Sono inoltre tenuti all’aggiornamento costante a tutti i
regolamenti che dovessero essere emanati in materia di lavori per conto dello Stato e ad essere sempre in possesso dei requisiti minimi
per lo svolgimento della propria regolare attività.
La qualità di socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o radiazioni.
I soci cessano di far parte della Associazione per decadenza quando non abbiano provveduto al versamento della quota annuale nel termine
di 4 (quattro) mesi dalla data di scadenza della stessa. L’esclusione del socio è decisa insindacabilemnte dal consiglio direttivo
sentito il socio interessato e il comitato dei garanti;in tale delibera, che deve essere approvata da due terzi dei suoi membri,
il consiglio direttivo decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti.
In tal caso il socio decaduto dalla
Associazione, per poter ricoprire nuovamente la qualifica di socio, dovrà versare sia la quota d’iscrizione che quella relativa
all’anno in corso.
Il socio può, in qualunque momento, recedere dall’Associazione.
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al consiglio direttivo,
il recesso assume efficacia dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del consiglio, salvo il pagamento
dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso e comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi con decorrenza dal mese
successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato.
La radiazione di un socio è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato e il comitato dei garanti,
nei seguenti casi:
- gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- situazioni o comportamenti addebitabili al socio idonei ad arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio al buon nome
dell’Associazione e delle categoria e, comunque ogni qualsiasi azione che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nella delibera di radiazione che, si precisa, deve essere approvata da i due terzi dei suoi membri, il consiglio provvede a individuare
la decorrenza e la modalità per il regolamento dei rapporti pendenti.
Articolo 13- Organi della Associazione
Sono organi della Associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori;
- il comitato dei garanti.
Articolo 14- Assemblee
L’assemblea è l’adunanza di tutti i soci. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità degli associati e
le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente staturo, vincolano i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Articolo 15- Convocazioni dell’Assemblea
L’assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni ovvero, quando particolari esigenze
lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e può essere convocata in seduta straordinaria a
richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Le assemblee sono convocate nella sede della Associazione o altrove dal
consiglio direttivo a mezzo postale e/o fax e/o e-mail, indicando giorno, ora , luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti
posti all’ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione.
Articolo 16- Intervento e rappresentanza nell’assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea solo i soci che hanno versato la quota annuale di associazione. Ogni socio ha diritto a un voto e
può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta anche via fax, da altro socio, ancorché membro del consiglio. Ciascun socio
non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio ovvero, in sua mancanza dal
vice presidente, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina tra i presenti il proprio presidente. Spetta al presidente dell’assemblea,
che ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all’assemblea degli associati ovvero di
loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, le eventuali contestazioni. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale
firmato dal presidente e dal segretario e, se vi sono, dagli scrutatori.
Articolo 17- Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:
- in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Articolo 18- Assemblea Ordinaria-Competenza
L’assemblea ordinaria:
a) approva le relazioni predisposte dal consiglio direttivo sull’attività della Associazione;
b) delibera sul bilancio annuale preventivo;
c) delibera sul bilancio annuale consuntivo;
d) delibera sull’ammissione di nuovi soci;
e) determina l’ammontare della quota d’iscrizione alla Associazione;
f) approva eventuali elargizioni, donazioni, lasciti ai sensi del precedente articolo 4;
g) elegge tra i soci i membri del consiglio direttivo e ne determina il numero ai sensi del successivo articolo 21;
h) elegge, tra i non soci il presidente e i membri del collegio dei revisori;
i) elegge, tra i non soci il presidente e i membri del comitato dei garanti;
j) delibera sulle istituzioni di sedi territoriali, ai sensi dell’articolo 2 del presente statuto, e ne determina le competenze di gestione
e l’organizzazione;
k) modifica su proposta del consiglio direttivo, il programma annuale delle sedi territoriali, ai sensi del successivo articolo 39;
l) delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione;
m) delibera sugli indirizzi dell’Associazione;
n) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
o) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge del presente statuto alla sua competenza.
Articolo 19- Assemblea Straordinaria
L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la deliberazione presa a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.
Articolo 20- Assemblea Straordinaria-Competenza
L’assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
b) delibera sui regolamenti interni predisposti da consiglio direttivo;
c) delibera in merito all’adesione ad altri organismi associativi e confederativi che perseguano finalità e si propongano iniziative ed
attività coerenti con il presente Statuto;
d) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento della Associazione;
e) delibera su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Articolo 21- Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’assemblea,
cui possono aggiungersi da 1 (uno) a 3 (tre) coadiutori consiglieri scelti tra gli associati uditori. Il consiglio direttivo, del quale faranno
altresì parte di diritto i presidenti delle sedi territoriali, nomina tra i suoi componenti un presidente e un segretario, e può nominare uno o
più vice presidenti dell’Associazione.
Ai sensi dell’articolo 33 del presente statuto, ad eccezione dei presidenti delle sedi territoriali, i
membri del consiglio direttivo non possono essere membri del consiglio di sede.Il consigli direttivo può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri,
salvo quelli che la legge riserva espressamente al consiglio stesso, sia al presidente che, se nominato, ad un vice presidente.
Nei confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del vice presidente vicario per attestare l’assenza ovvero
l’impedimento del presidente. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso.
L’assemblea può determinare un
rimborso delle spese effettivamente sostenute dai consiglieri per partecipare alle riunioni del consiglio direttivo nonché, ove espressamente
autorizzati, all’espletamento di incarichi speciali.
Articolo 22- Consiglio Direttivo-Riunioni
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, nella sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno e,
comunque,ogni volta che il presidente stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte almeno di un terzo dei membri.
La convocazione è effettuata a mezzo postale e/o fax e/o e-mail.
La comunicazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del
luogo della adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In mancanza di formale convocazione, come sopradescritto,
il consiglio direttivo si ritiene validamente costituito e atto a deliberare quando intervengono tutti i suoi membri.
Articolo 23- Consiglio Direttivo-Deliberazioni
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente
vicario, ovvero dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del membro più anziano di età.
Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le adunanze del consiglio direttivo devono risultare
da apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.
Articolo 24- Consiglio Direttivo-Competenza
Ad esclusione dei poteri che la legge o per statuto sono demandati al presidente o all’assemblea il consiglio direttivo è investito dei
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.In particolare, spetta al consiglio direttivo:
a) individuare l’ammontare e le modalità di versamento delle quote annuali di cui al precedente articolo 4;
b) predisporre i programmi di attività delle Associazioni da proporre all’assemblea dei soci;
c) predisporre e sottoporre all’assemblea dei soci la relazione sull’attività svolta e i bilanci preventivi e consuntivi;
d) stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti alle attività sociali, fatti salvi gli atti di liberalità,
per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea;
e) redigere i regolamenti interni e sottoporli all’approvazione dell’assemblea;
f) eleggere tra i suoi membri il presidente e un vice presidente con funzioni vicarie della Associazione;
g) sottoporre all’approvazione dell’assemblea, corredandola del suo parere, la domanda di ammissione del nuovo socio;
h) istruire la pratica da sottoporre all’assemblea sull’opportunità di istituire sedi territoriali;
i) determinare l’ammontare dei fondi necessari alla gestione ordinaria delle sedi;
j) approvare il programma annuale delle sedi territoriali;
k) approvare la previsione dei costi di realizzazione del programma annuale delle sedi;
l) proporre all’assemblea le eventuali modifiche al programma annuale delle sedi già approvato;
m) approvare la relazione annuale sull’attività svolta dalle sedi, corredata dal consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per la
realizzazione del programma;
n) decidere le eventuali modalità di liquidazione in caso di chiusura di una sede;
o) nominare, anche all’infuori dei suoi membri, un segretario generale e un tesoriere e attribuire agli stessi poteri e compiti;
p) proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
q) escludere e radiare, sentito il comitato dei garanti, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di cui al
precedente articolo 4 ovvero che si trovino nella condizione di cui al precedente articolo 12;
r) tenere e aggiornare il libro soci avendo cura di indicare nello stesso il nome di ciascun socio e le date di ammissione e di cessazione.
Articolo 25- Comitato Esecutivo
Il consiglio direttivo può nominare un comitato esecutivo composto da 3 (tre) a 5(cinque) dei suoi membri, esclusi i presidenti di sede.
Al comitato esecutivo il consiglio direttivo può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri, salvo quelli che la legge riserva espressamente
al consiglio stesso.Alle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le norme indicate nell’articolo 23 del presente statuto.
Articolo 26- Rappresentanza-Presidente
La rappresentanza sociale della Associazione di fronte ai terzi spetta al presidente del consiglio direttivo nonché, in sua assenza
o impedimento, al vice presidente. Il presidente ha, inoltre, il compito di:
a) presiedere l’assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;
c) firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Articolo 27- Durata delle cariche sociali
Il presidente, i vice presidenti se eletti, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del comitato dei garanti,
gli eventuali presidenti di sede, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.In caso di dimissioni, di decesso o di
incompatibilità(ai sensi dell’articolo 35 del presente statuto) di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima riunione,
provvede alla sua sostituzione, cooptando nell’ordine i primi dei non eletti.Detta nomina dovrà essere convalidata dall’assemblea
alla sua prima riunione; i consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del consiglio.
SEDI TERRITORIALI
Articolo 28- Istituzione
Per istituire una sede territoriale è necessaria la domanda di almeno 40(quaranta) soci residenti nella regione relativa.
Sulla domanda sottoscritta dai soci proponenti, deciderà l’assemblea generale dei soci, ai sensi dell’articolo 18 del presente statuto,
sentito il parere del consiglio direttivo. Spetta altresì all’assemblea determinare il numero dei membri del consiglio di sede, tra un
minimo di 3(tre) e massimo di 7(sette), in relazione alla rappresentatività della sede stessa.Spetta al presidente dell’assemblea, che
ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati, constatare la regolarità della domanda e risolvere, ove necessario, le eventuali contestazioni.
Articolo 29- Assemblea di sede
L’assemblea di sede è l’adunanza di tutti i soci della sede con diritto di voto.Le assemblee di sede, regolarmente convocate e costituite,
rappresentano l’universalità degli associati e le loro deliberazioni assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci
della sede, allorché assenti o dissenzienti.
Articolo 30- Convocazioni dell’assemblea di sede
L’assemblea di sede è convocata almeno una volta all’anno.Può essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
Le assemblee sono convocate nella sede della Associazione o altrove dal consiglio di sede a mezzo postale e/o fax e/o e-mail.
La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione.Il presidente comunica ai soci stranieri o non residenti,
tramite mezzo postale e/o fax e/o e-mail il giorno e l’ora della assemblea che delibera sulla loro ammissione, ai sensi del successivo articolo
33.
Articolo 31- Intervento e rappresentanza nell’assemblea di sede
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci residenti nel territorio regionale corrispondente alla sede. I soci
stranieri della Associazione ovvero quelli residenti in una regione priva di sede territoriale, potranno, ai sensi dell’articolo 33
del presente statuto, essere ammassi all’assemblea di una sola sede, di cui diverranno membri a tutti gli effetti, ove ne facciano
richiesta al presidente della sede medesima.Nel caso il socio di una sede trasferisca la sua residenza anagrafica in una Regione
diversa dalla sede territoriale, può chiedere di essere trasferito alla sede della nuova Regione di residenza. In tal caso, comunicherà
il suo trasferimento al presidente della sede territoriale di appartenenza con la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno
10 (dieci) giorni liberi prima della richiesta di ammissione alla nuova sede con le modalità di cui al paragrafo precedente.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta anche via fax, da altro socio; ciascun socio
non può essere portatore più di cinque deleghe.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio ovvero, in una assenza,
l’assemblea nomina tra i presenti il presidente.
Spetta al presidente dell’assemblea, che ha la facoltà di avvalersi di appositi incaricati,
constatare il diritto di intervento all’assemblea degli associativi ovvero di loro rappresentanti e di risolvere, ove necessario, le eventuali
contestazioni.Dalle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se vi sono, dagli scrutatori.
Articolo 32 – Assemblea di Sede
L’assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:
- in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
Articolo 33 – Assemblea di Sede Competenza
L’assemblea ordinaria:
a) approva le relazioni predisposte dal consiglio di sede sull’attività della stessa;
b) elegge tra i soci i membri del consiglio di sede;
c) delibera sull’ammissione di soci non residenti nella sede;
d) approva il programma annuale della sede unitamente alle previsioni dei costi dello stesso;
e) delibera sugli indirizzi della sede;
f) autorizza il consiglio di sede ad accettare atti di liberalità;
g) delibera sui regolamenti interni della sede e sulle loro modificazioni;
h) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio di sede;
i) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presidente statuto alla sua competenza.
Articolo 34 – Consiglio di Sede
La sede è amministrata da un consiglio composto da un minimo di 3 (tre) al massimo 7 (sette) membri eletti dall’assemblea di sede.
Il consiglio di sede nomina tra i suoi componenti un presidente e un segretario. I componenti del consiglio di sede non hanno diritto
ad alcun compenso. L’assemblea di sede può determinare un rimborso delle spese effettivamente sostenute dai consiglieri per partecipare
alle riunioni del consiglio nonché, ove espressamente autorizzati, per l’espletamento di incarichi speciali.
Articolo 35 – Consiglio di Sede Incompatibilità
Fatto salvo il presidente, i membri del consiglio di sede non possono essere membri del consiglio direttivo.Se siedono già nel consiglio
direttivo, al momento della loro elezione nel consiglio di sede, decadono automaticamente dall’incarico. Il membro del consiglio direttivo
eletto al consiglio di sede, tuttavia ha la facoltà di rinunciare a quest’ultimo incarico; in tale ipotesi, verrà nominato primo dei non eletti.
Il membro del consiglio di sede eletto al consiglio direttivo, inoltre, decade automaticamente dall’incarico, fatta salva la facoltà
di rinunciare all’elezione del consiglio direttivo. In questo caso, verrà nominato primo dei non eletti.
Articolo 36 – Consiglio di Sede Riunioni
Il consiglio di sede si riunisce su convocazione del presidente, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e,
comunque ogni volta che il presidente stesso lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo
dei suoi membri. La convocazione può essere effettuata informalmente, mediante lettera, fax, telefono almeno cinque giorni prima della
riunione. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza, nonché l’elenco
degli argomenti posti all’ordine del giorno. Le adunanze del consiglio di sede e le modalità delle convocazioni devono risultare da
apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.
Articolo 37 – Consiglio di Sede Deliberazioni
Le riunioni del consiglio di sede sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal
membro più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sede è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Articolo 38 – Consiglio di Sede Competenza
Ad esclusioni dei poteri che per statuto sono demandati al presidente e all’assemblea di sede e nell’ambito dei poteri conferiti alla sede
dall’assemblea generale dei soci, dal consiglio direttivo e dallo statuto, il consiglio di sede è investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.Il particolare spetta al consiglio di sede:
a) predisporre il programma annuale della sede da proporre all’assemblea di sede unitamente alla previsione dei costi dello stesso;
b) dare esecuzione al programma annuale approvato dal consiglio direttivo;
c) predisporre e sottoporre all’assemblea di sede la relazione sull’attività svolta;
d) stipulare tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, inerenti alle attività della sede, fatti salvi gli atti di liberalità,
per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea di sede;
e) redigere i regolamenti interni e sottoporli all’approvazione dell’assemblea di sede;
f) sottoporre all’assemblea di sede le modifiche dei regolamenti interni;
g) eleggere tra i suoi membri il presidente;
h) nominare, tra i suoi membri un segretario generale e un tesoriere e attribuire agli stessi poteri e compiti.
Articolo 39 – Presidente di sede
Il presidente di ciascuna sede territoriale avrà funzioni di coordinatore tra sede e consiglio direttivo, del quale è membro di diritto.
Spetta al presidente sottoporre al consiglio direttivo, ai sensi del precedente articolo 24, il programma annuale della sede territoriale e
la previsione dei costi inerenti alla sua realizzazione.una volta approvato il programma, il consiglio direttivo non potrà modificarlo senza
l’approvazione dell’assemblea generale dei soci.il programma approvato dal consiglio direttivo diventa vincolante per la sede.Spetta altresì
al presidente informare il consiglio direttivo dell’attività della sede e, a tal fine, sottoporrà allo stesso una relazione annuale sull’attività
svolta, corredata dal consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma.Il presidente, ai sensi del precedente
articolo 30, informa i soci stranieri ovvero non residenti sulla loro ammissione.In caso di dimissioni o di decesso del presidente,
il consiglio di sede, alla prima riunione, adempiuti gli obblighi di cui al successivo articolo 40, nominerà un nuovo presidente.
Il nuovo presidente decadrà al termine del mandato del consiglio di sede.
Articolo 40 – Durata degli organi di sede
Il presidente e i membri del consiglio di sede durano in carica tre anni e possono essere rieletti.In caso di dimissioni, decesso
o incompatibilità (ai sensi del precedente articolo 35) di un consigliere, il consiglio di sede, alla prima riunione, provvede
alla sua sostituzione, cooptando nell’ordine i primi dei non eletti, detta nomina dovrà essere convalidata dall’assemblea di
sede alla sua prima riunione; i consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del consiglio.
Articolo 41 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dalla assemblea ed esercita il controllo amministrativo e contabile della Associazione.
Il collegio dei revisori, in particolare:
a) esamina il bilancio preventivo e consuntivo;
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Associazione,
riferendone all’assemblea;
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e sull’osservanza delle leggi e del presente statuto;
d) certifica il bilancio;
e) certifica le assegnazioni in denaro.
Articolo 42 – Comitato dei Garanti
Tutte le eventuali controversie insorgenti fra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi, sono risolte dal comitato dei garanti,
quali arbitrari amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile.Il comitato dei garanti è composto da un minimo
di 3(tre) a un massimo di 9(nove) membri eletti dall’assemblea.
Il comitato dei garanti inoltre:
a) redige un rapporto annuale per l’assemblea;
b) vigila sull’aderenza dell’operato della Associazione con le norme statuarie;
c) vigila sul corretto comportamento del socio.
DURATA, SCIOGLIMENTO, RINVIO
Articolo 43 – Durata
L’Associazione durerà fino al 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.
Articolo 44 – Scioglimento
Lo scioglimento della associazione è deliberato dall’assemblea con voto favorevole della maggioranza degli iscritti,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n°662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’Associazione non potrà, comunque essere sciolta prima dell’estinzione delle
obbligazioni eventualmente contratte per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 45 – Rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
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