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notiziario settembre 2009
I NUOVI REGOLAMENTI
Diamo un sintetico resoconto dei due regolamenti previsti all’art.29 e s.m.i. del Codice dei Beni Culturali. Vale la pena ricordare ancora una volta quanto previsto dal medesimo articolo al comma 6: “…gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia”:
Il DM 26 maggio 2009 n.86 (Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio) dà attuazione all'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la definizione dei "profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".
Si compone di 4 articoli e di un Allegato.
Articolo 1: definisce l’ambito di competenza e la qualifica di restauratore di beni culturali. In particolare viene sancito in maniera chiara che il restauratore è “ il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.” A tal fine “analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.”
Articolo 2: definisce la qualifica del tecnico del restauro di beni culturali
Articolo 3: definisce la qualifica di tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali.
Articolo 4: disciplina la cooperazione delle figure professionali che concorrono con il restauratore nelle attività di conservazione dei beni culturali
L'Allegato disciplina le attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali
Il DM 26 maggio 2009 n.87 (Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio) dà attuazione all'art. 29, commi 8 e 9, del Codice, e concerne i criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame.
Si compone di 6 articoli e tre allegati.
Articolo 1: definisce le caratteristiche del percorso formativo del restauratore di beni culturali che prevede un corso a ciclo unico articolato in 300 crediti formativi, cui si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
Articolo 2: definisce i criteri e livelli di qualità del percorso formativo,
Articolo 3: individua i requisiti del corpo docente, distinguendo tra le attività tecnico-didattiche, lo svolgimento delle esercitazioni, e gli insegnamenti teorici.
Articolo 4: indica i requisiti che le istituzioni formative devono possedere per ottenere l'accreditamento dei corsi che intendono svolgere.
Articolo 5: disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione tecnica alla quale vengono demandate le attività istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi di formazione.
Articolo 6: disciplina l'esame finale.
Gli allegati indicano:
1) l'Allegato A, le prove di accesso ai corsi di formazione
2) l'Allegato B i percorsi formativi professionalizzanti
3) l'Allegato C gli obiettivi qualificanti e le attività formative indispensabili cui dovrà attenersi i corsi
IL DECRETO 53/2009, LA CIRCOLARE 35/2009 E LE LINEE GUIDA APPLICATIVE
L'applicazione dell'articolo 182 consente di individuare con certezza i soggetti i quali, ad oggi, devono ritenersi in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali oppure della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, vale a dire delle due qualifiche riconosciute dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, tale disciplina influirà direttamente sulla possibilità di eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (categorie di opere pubbliche OS2 A e OS2 B), per i quali il comma 6 prevede una riserva professionale a favore dei restauratori di beni culturali.
A tal fine presso il Segretariato Generale del MiBAC è stata costituita un'unità operativa finalizzata a curare l'istruttoria dei riconoscimenti diretti delle qualifiche ai sensi dell'articolo 182, comma 1; l'adozione dei relativi provvedimenti e la predisposizione degli elenchi ai sensi del comma 1 quater.
febbraio 2009
REPORT ANALISI IMPRESE OS2 AL 10.10.2008
Alla data del 10.10.2008 da
dati desumibili sito Autorità di Vigilanza le imprese con qualifica
OS2 valida sono 529 su tutto il territorio nazionale, di cui 269 con
sola categoria OS2 e 124 con direttore tecnico con qualifica
dichiarata diversa da quella di restauratore di beni culturali
(Architetto, Ingegnere, Geometra).
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QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
E’ arrivata dal MiBAC la risposta alla lettera che l’ARI aveva inviato all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed al Ministero per i Beni
e le Attività Culturali con la richiesta di chiarimenti in merito alle qualificazioni obbligatorie delle imprese ed al rilascio delle attestazioni
di qualificazione SOA nella categoria OS2.
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